(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi e con riguardo ai redditi fondiari, il carattere rurale di costruzioni o porzioni di costruzioni, e relative pertinenze, carattere che fa considerare le stesse non produttive di reddito, dipende, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133), dalla sussistenza di due condizioni: una di tipo soggettivo, afferente alla persona dell'utilizzatore del fabbricato, che deve essere addetta alla coltivazione della terra o alle altre attivitą specificate dalla norma, e l'altra di tipo oggettivo, riguardante l'immobile, che deve essere "strumentale" all'esercizio di quelle attivitą, e in quanto tale deve presentare caratteristiche rispondenti alle relative esigenze (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso del contribuente e confermato la sentenza di merito con la quale era stato accertato un maggior valore della quota di proprietą di un immobile "rurale"). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Napoli, 18 Febbraio 2000).