(massima n. 1)
In tema di obbligazioni solidali, l'eccezione in senso stretto - quale č quella di prescrizione - sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorché chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell'ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario cd. processuale e sorge la necessitā di un'unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa. (Nella specie, il dipendente di una universitā distaccato presso un'azienda ospedaliera aveva convenuto nello stesso giudizio entrambi gli enti, chiedendone la condanna solidale al pagamento dell'indennitā perequativa prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979; la S.C. ha negato che la domanda di manleva dell'universitā fosse stata ritualmente proposta e ha dunque escluso che la universitā stessa potesse beneficiare degli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/10/2014).