(massima n. 1)
In tema di INVIM, in presenza di una pluralità di alienanti, l'inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ai fini della notificazione dell'avviso di liquidazione non estende i suoi effetti al contribuente che non l'abbia eccepita, in quanto, trattandosi di obbligazione solidale gravante per intero su ciascun debitore, detto contribuente, ai sensi dell'art. 1297, primo comma, cod. civ., non può giovarsi della decadenza maturata nei confronti degli altri coobbligati, atteso il carattere personale della relativa eccezione. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Firenze, 9 Ottobre 1999).