(massima n. 1)
L'art. 1283 c.c., che, in materia di obbligazioni pecuniarie, ammette l'anatocismo, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, sicchč non č estensibile ai debiti di valore, quali quelli derivanti da responsabilitā aquiliana. (Fattispecie relativa al risarcimento dei danni subiti dal proprietario di un fondo in conseguenza dell'illegittima occupazione da parte di un concessionario). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/07/2011).