(massima n. 1)
In caso di mancata fornitura di energia elettrica da parte del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN s.p.a.), la società Enel Distribuzione s.p.a, non è tenuta a risarcire il danno patito dagli utenti finali della rete di distribuzione, in quanto, nel regime disciplinato dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, "ratione temporis" vigente, la GRTN s.p.a. non può reputarsi ausiliaria della società di distribuzione, ma, per la sua autonomia e indipendenza da tutti i soggetti operanti nel settore elettrico, ha una posizione di supremazia e di monopolio nella gestione della rete di trasmissione e non soggiace ad alcun potere direttivo e di controllo da parte di ENEL distribuzione s.p.a. (Cassa e decide nel merito, Trib. Ragusa, 05/11/2013).