(massima n. 1)
L'art. 1496 c.c. — disponendo che nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali e, in terzo grado, dalle stesse precedenti norme del codice — opera un rinvio a tali usi che incontra unicamente il limite del rispetto di norme imperative ed inderogabili e che, pertanto, non può ritenersi circoscritto alla fissazione dei termini entro cui deve essere fatta la denuncia dei vizi o difetti degli animali; ciò sia in base ad un principio ermeneutico generale (ubi lex non distinguit), sia perché il rinvio di terzo grado è fatto non al solo art. 1495, ma alle «norme che precedono», e quindi a tutte quelle, fra dette norme, che riguardano la stessa azione, ossia che dispongono per quali vizi e con quali effetti la garanzia può essere fatta valere. (Nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inefficace l'art. 14 della raccolta degli usi della provincia di Brescia — nella parte in cui, in materia di vendita di animale, stabilisce la presunzione semplice che la malattia dalla quale sono affetti gli stessi è preesistente alla consegna se denunciata dal compratore entro tre giorni dalla medesima — sul rilievo che il rinvio dell'art. 1496 c.c. agli usi locali è limitato alla fissazione dei termini da osservare per la denuncia dei vizi o difetti).