(massima n. 1)
L'occultamento dei vizi della cosa venduta per dispensare il compratore dall'onere della denunzia, ai sensi dell'art. 1495, secondo comma, c.c., non può consistere, nel semplice silenzio da parte del venditore, ma esige una particolare attività illecita del venditore stesso diretta con adeguati accorgimenti a nascondere il vizio della cosa. Pertanto, nel caso di vendita di animali, non può ravvisarsi l'anzidetta attività capziosa nella mancata consegna della certificazione veterinaria di sanità, atteso che non sussiste un obbligo in tal senso per il venditore, non rientrando esso in quello generale della consegna dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta di cui all'art. 1477 c.c.