(massima n. 2)
Le delibere dell'assemblea condominiale, ove esprimano una volontą negoziale, devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt.1362 e seguenti c.c., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI PORTOFERRAIO, 05/07/2013).