(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, il solo fatto della intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione, unito alla circostanza del mancato pagamento dei canoni relativi a mensilitā anteriori alla risoluzione, non č idoneo di per sé ad escludere che tali canoni concorrano a formare la base imponibile IRPEF, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che non risulti la inequivoca volontā delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. L'Aquila, 28 Gennaio 2000).