(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito dei fabbricati, l'art. 35 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (ora art. 35 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), lą dove stabilisce che "il reddito lordo effettivo č costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti", deve essere interpretato - in conformitą al principio di capacitą contributiva sancito dall'art. 53 Cost. ed a quello della buona fede previsto dall'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i quali impongono all'amministrazione di far riferimento a dati di ricchezza reali - nel senso che esso riguarda soltanto i criteri applicabili per la revisione della rendita catastale e non puņ essere invocato nella diversa ipotesi di tassazione del reddito effettivo di un immobile. Ne consegue che, nel caso in cui non si debba far ricorso alla rendita catastale, i dati risultanti dal contratto di locazione forniscono solo un'indicazione presuntiva (poiché, normalmente, i proprietari percepiscono i canoni indicati nel contratto), rispetto alla quale deve ritenersi consentita la prova contraria. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Piemonte, 16 luglio 1997)..