(massima n. 1)
Ai fini dell'imponibilitā del reddito d'impresa del soggetto non residente, accertato ai sensi dell'art. 5 del modello di convenzione OCSE e dell'art. 7 della convenzione stipulata tra Italia e Repubblica Iugoslava, ratificata con l. n. 974 del 1984, contro la doppia imposizione, č necessaria una presenza del soggetto non residente che sia incardinata nel territorio dell'altro Stato contraente dotata di una certa stabilitā in quanto caratterizzata da una "stabile organizzazione", i cui elementi costitutivi sono quello materiale ed oggettivo della "sede fissa di affari" e quello dinamico dell'esercizio in tutto o in parte della sua attivitā. La verifica in concreto della ricorrenza dei detti elementi deve essere effettuata dal giudice di merito, alla luce di quelli ulteriori caratterizzanti la fattispecie, con giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici, anche nel caso di c.d. "cantiere di costruzione o di montaggio", la cui durata superi i dodici mesi, in quanto contemplato dal citato art. 5 quale esemplificativamente ricompreso nell'espressione "stabile organizzazione" ma non eccentrico rispetto ad essa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'assoggettabilitā a tassazione del reddito prodotto in Italia dal residente in Iugoslavia in fattispecie costituita da attivitā svolta presso i cantieri organizzati dalle committenti o sub-committenti siti in Italia, con modesti attrezzi ivi custoditi, in quanto non era emersa la loro rilevanza strumentale rispetto allo svolgimento dell'attivitā commessa e funzionale alla correlata e conseguente produzione del reddito d'impresa).