(massima n. 1)
Lo speciale procedimento abbreviato di cui agli artt. 28 e 29 L. n. 794 del 1942 e 68 del R.D.L. n. 1578 del 1933 è impiegabile dall'avvocato e dal procuratore legale soltanto per ottenere la liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari giudiziali nei confronti del proprio cliente e, se la controversia si sia conclusa con una transazione, anche della controparte, con la conseguenza che esso non può essere iniziato o proseguito ove faccia difetto uno dei presupposti previsti da dette norme (in quanto manchino, o vengano contestati, il rapporto di clientela, la natura giudiziale delle competenze pretese o l'avvenuta transazione della lite). Peraltro, nel caso in cui la mancanza del presupposto emerga in occasione della comparizione delle parti in camera di consiglio, il competente Capo dell'ufficio giudiziario adito non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per la sola accertata inapplicabilità del procedimento speciale, ma, stante la regolare instaurazione del contraddittorio, deve ordinare che il procedimento prosegua secondo l'ordinario rito di cognizione. (cassa con rinvio, Trib. Napoli, 14 luglio 1992).