(massima n. 1)
In tema di oneri deducibili, nella ipotesi di cointestazione di un mutuo garantito da ipoteca su immobili a due familiari (nella specie padre e figlio) dei quali uno sia poi deceduto, il familiare superstite coobbligato al pagamento degli interessi passivi dovuti in dipendenza del mutuo che, come nel caso di specie, sia anche erede, a meno che non sia l'unico erede, può detrarre dal reddito imponibile soltanto la quota di interessi che avrebbe potuto detrarre nel periodo di vita dell'altro coobbligato (cioè la quota parte di interessi gravante in base al contratto di mutuo su ciascuno dei contraenti e, qualora il contratto non preveda espressamente tale misura, la quota parte di interessi che gravano sul coobbligato in base alla ripartizione degli stessi prevista dalle norme sulla solidarietà regolanti i rapporti interni), aggiungendo a questa la quota di interessi gravanti su esso superstite per la sua qualità di coerede, dato che solo l'importo così determinato costituisce la quota di interessi che questo ha pagato o dovrebbe pagare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 597 del 1973, nel proprio interesse. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Centrale, 27 febbraio 1992).