(massima n. 1)
In tema di oneri deducibili, le spese mediche sostenute dal contribuente per le cure della moglie che sia a carico sono deducibili dal reddito imponibile anche se questa successivamente nel corso dello stesso anno solare, acquisendo redditi propri, diviene soggetto autonomo d'imposta, atteso che alla stregua della normativa di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (artt. 1, 2, 7, 8, 10), ai fini della determinazione degli oneri deducibili, la cui sussistenza incidendo sull'entitą del reddito imponibile influisce sul "quantum" dell'imposta dovuta, occorre avere riguardo alla situazione giuridica del contribuente esistente al tempo nel quale si verificano i relativi presupposti, a nulla rilevando i mutamenti successivamente intervenuti. (rigetta, Comm. Trib. Centrale, 13 ottobre 1988).