(massima n. 1)
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (come modificato dall?art. 5, comma 1, della l. 13 aprile 1977, n. 114) denunziato, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, in quanto a differenza di quanto stabilito per l'ex coniuge, beneficiario in forma periodica, non prevede che, in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'importo dell'assegno corrisposto in una soluzione all'ex coniuge sia deducibile dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Infatti, il legislatore non irragionevolmente ha previsto una diversa regolamentazione tributaria per le due forme di adempimento, periodica e 'una tantum' che appaiono sotto vari profili diversi, poiché l'importo della prima viene fissato in base alla situazione esistente al momento della pronuncia e può essere successivamente modificato, mentre per la seconda viene concordato liberamente dai coniugi, ai fini della definitiva determinazione dei loro rapporti patrimoniali e non è più rivedibile. Inoltre, la lesione del principio della capacità contributiva, non ravvisabile, nella specie, potrebbe invece configurarsi qualora si ammettesse la deducibilità della somma corrisposta 'una tantum', che appare come conseguenza di un assetto complessivo degli interessi personali, familiari e patrimoniali dei coniugi, non direttamente correlata al reddito percepito dal contribuente nel periodo di imposta. - Cfr. 'ex plurimis' le sentenze nn. 134/1982 e 143/1982 e da ultimo l'ordinanza n. 370/1999. A.M.M.