(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, le trattenute obbligatorie operate sull'indennitą di carica dei consiglieri regionali, in base agli artt. 1, 2 e 3 della L.R. Molise n. 10 del 1988, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennitą di fine mandato, devono essere assoggettate a tassazione, non potendo ad esse riconoscersi natura previdenziale e conseguentemente applicarsi la causa di esclusione di cui all'art. 48, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 917 del 1986, perché finalizzate all'erogazione di un vitalizio che si differenzia dalle prestazioni di natura pensionistica, come risulta sia dal tenore letterale della disposizione, sia dai principi espressi dalla sentenza della Corte cost. n. 289 del 1994 relativa all'assegno vitalizio in favore dei parlamentari, sia, infine, alla qualificazione tributaria dell'indennitą suddetta in quanto normativamente rientrante tra le indennitą per cariche elettive.