(massima n. 1)
In tema d'IRPEF, il contributo integrativo di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 103 del 1996 a favore delle casse o enti di previdenza competenti (nella specie, a favore dell'ente gestore della previdenza obbligatoria degli attuari, chimici, dottori agronomi e forestali, geologi) non costituisce costo deducibile dal reddito complessivo, trattandosi di onere che non grava sul contribuente professionista ma č posto dalla legge a carico del cliente dello stesso. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Liguria, 19/03/2009).