(massima n. 1)
L'amministrazione delle finanze che rettifichi il reddito del contribuente, recuperando a tassazione somme indicate dallo stesso tra gli oneri deducibili, non č tenuta a fornire la prova delle circostanze di fatto, sulle quali si basa il nuovo accertamento; spetta, infatti, al contribuente (nella specie una impresa "minore") fornire la prova della esistenza di oneri deducibili, atteso che la legge - regola operante anche rispetto alle imprese "minori" - ne subordina espressamente la deducibilitā alla circostanza che essi siano documentati in maniera idonea (art. 10 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e art. 10 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917). (rigetta, App. Brescia, 15 novembre 1989).