(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito d'impresa e con riguardo a debiti in valuta estera, in virtù dell'applicazione retroattiva - ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 - delle disposizioni dettate dal D .P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche per i periodi d'imposta anteriori al 1988 è legittima la deduzione delle differenze negative di cambio esistenti al momento della chiusura dell'esercizio - in applicazione del criterio del cambio di fine esercizio, anziché di quello del cambio storico -, atteso che l'ultimo giorno utile per la valutazione dei debiti in valuta estera si identifica con quello di chiusura del bilancio, come data alla quale fa riferimento la situazione contabile della società, essendo questo l'ultimo giorno utile per accertare la consistenza della posta passiva in vista della determinazione del reddito. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 3 giugno 1998)