(massima n. 1)
Il proprietario della cosa (nel caso, cortile e pozzetti di raccolta delle acque piovane) gravata da servitų (nel caso, di stillicidio), rimasta nella sua disponibilitā e custodia, risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni arrecati a terzi, in quanto egli č tenuto ad eseguire le opere di manutenzione necessarie per evitare danni ai soggetti estranei (nel caso, infiltrazioni d'acqua in un "box" adiacente al cortile).