(massima n. 2)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi che hanno disposto ammassi facoltativi in riferimento all'art. 41 della Costituzione in quanto, in tale regime di ammassi, la libertà economica e dei produttori e degli esercenti l'attività molitoria non risulta in alcun modo limitata, avendo i primi semplice facoltà e non obbligo di conferire il prodotto all'ammasso, e potendo i secondi liberamente acquistare il grano, secondo la loro convenienza, o dalla gestione di Stato o direttamente dai produttori.