(massima n. 1)
Il principio della libera iniziativa economica privata, nettamente riaffermato nel 1° comma del citato art. 41 Cost., va inteso con i limiti fissati dal secondo e terzo comma per cui l'iniziativa privata non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, e l'attività pubblica e privata può essere indirizzata e coordinata a fini sociali mercé programmi e controlli determinati dalla legge. In particolare il conferimento obbligatorio dei prodotti costituisce una misura di direzione pubblica dell'economia, rientrante fra quelle consentite dall'art. 41 nel rispetto delle condizioni disposte dal terzo comma della citata norma costituzionale. La finalità sociale non può essere esclusa in via di principio in vista del carattere particolare o localmente limitato della categoria di operatori economici e nemmeno in considerazione della natura voluttuaria del prodotto, dato che anche una produzione limitata e relativa a prodotti di non largo consumo può avere apprezzabili riflessi sull'economia generale ed assumere quel carattere, più o meno intenso di socialità che è idoneo a giustificare l'intervento direttivo e coordinatore della legge.