(massima n. 1)
In tema di espropriazione per pubblica utilitā, qualora il fondo espropriato sia stato irreversibilmente trasformato durante l'occupazione legittima o anche successivamente, ma comunque prima dell'emissione del decreto di esproprio, quest'ultimo č "inutiliter datum", mentre se il definitivo compimento dei lavori avvenga dopo il decreto di esproprio, questo titolo comunque giustifica l'attribuzione della proprietā all'ente pubblico, ferma restando l'indennitā per l'occupazione e l'eventuale risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, dalla scadenza del quinquennio (eventualmente prorogato) di cui all'art. 20 legge n. 865 del 1971 alla data del decreto ablatorio. (Cassa con rinvio, App. Caltanissetta, 18 Dicembre 2002).