(massima n. 1)
Posto che la dichiarazione di pubblica utilitā costituisce il necessario presupposto per l'espropriazione, e che la relativa dichiarazione, o comunque il provvedimento che ai sensi di legge le č equiparato, deve contenere i due termini per l'inizio dei lavori e della procedura espropriativa e i due termini per il relativo compimento, la scadenza di questi ultimi ne comporta l'inefficacia, conseguendone che l'attivitā espropriativa susseguente č esplicata in carenza di potere, a nulla rilevando che non sia ancora scaduto il periodo di occupazione (cfr. Corte cost., 16 febbraio 2006, n. 64). (Rigetta, Trib. Sup. Acque Roma, 25 Maggio 2004).