(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui la pubblica utilità di determinate opere sia prevista "ex lege" (nella fattispecie, dall'art. 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativo alle opere necessarie per l'attuazione dei compiti affidati all'E.N.I. ed alle società controllate o collegate di cui all'art. 3 della stessa legge), la fissazione dei termini per l'esecuzione dei lavori ed il compimento delle espropriazioni ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 - necessaria per la giuridica esistenza e validità della dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che l'inutile decorso dei termini fissati comporta la cessazione della programmata destinazione del bene all'interesse generale e determina il venir meno del potere di espropriazione sul bene stesso - deve essere contenuta nel primo atto della procedura (nella fattispecie, decreto del Ministro dell'industria che disponeva l'occupazione di urgenza) finalizzata sia all'esecuzione dei lavori che al compimento delle espropriazioni e, in mancanza, non può essere contenuta in atto successivo con funzione integrativa, funzione non ammissibile perché in contrasto con l'art. 13 cit., il quale, per la certezza dei rapporti, impone che i termini predetti siano certi fin dall'inizio della procedura, non essendo ipotizzabile e consentita la compressione del diritto di proprietà in un periodo non determinato fin dall'inizio.