(massima n. 1)
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., all'art. 10, comma primo, Cost., all'art. 24, comma primo, Cost., agli artt. 28 e 53 Cost., all'art. 71, comma primo, Cost., all'art. 72, comma primo, Cost., all'art. 97 Cost. e all'art. 113 Cost., commi primo e secondo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, comma 7-bis (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - il quale prevede che "in caso di occupazione illegittima di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1" (quella, cioè, prevista per la espropriazione dei suoli edificatori: semisomma tra valore di mercato e reddito catastale rivalutato, decurtata del 40%) con esclusione della riduzione del 40 per cento; che "in tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento"; e che tale disposizione si applica anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato - in quanto, con riferimento agli artt. 3, 10 e 42 Cost., - posto che con sentenza n. 369 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6, del D.L. n. 333 del 1992, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui applica al "risarcimento del danno" i criteri di determinazione stabiliti per "il prezzo, l'entità dell'indennizzo"; che il legislatore, con la norma denunciata, è intervenuto modificando il precedente criterio applicato alle occupazioni acquisitive; che la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale; che, in casi eccezionali, il legislatore può ritenere equa e conveniente una limitazione del risarcimento del danno; e che, nel caso di occupazione appropriativa, "sussistono in astratto gli estremi giustificativi di un intervento normativo ragionevolmente riduttivo della misura della riparazione dovuta dalla Pubblica Amministrazione al proprietario dell'immobile che sia venuto ad essere così incorporato nell'opera pubblica", considerando che l'eccezionalità del caso appare giustificata nella fattispecie dal carattere temporaneo della norma denunciata, che rimane inserita in un testo normativo con le caratteristiche, da un lato, della dichiarata temporaneità, collegata alla emanazione di una nuova disciplina organica per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, dall'altro, della finalità egualmente temporanea e di emergenza, rivolta a regolare situazioni passate - deve ritenersi ragionevole la riduzione imposta dalla norma denunciata, essendosi realizzato un equilibrato componimento dei contrapposti interessi in gioco, con l'eliminazione della ingiustificata coincidenza dell'entità dell'indennizzo per l'illecito della Pubblica Amministrazione con quello relativo al caso di legittima procedura ablatoria; con riferimento all'art. 53 Cost., il richiamo a detto precetto costituzionale risulta inconferente, poiché alla determinazione dell'indennizzo anche nel caso di occupazione acquisitiva non può riconoscersi alcun connotato tributario; con riferimento agli artt. 71, comma primo, e 72, comma primo, la censura nulla aggiunge ai profili già decisi nel senso dell'infondatezza dalla sentenza n. 391 del 1995; con riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., la norma impugnata è estranea a profili di tutela giurisdizionale; con riferimento agli artt. 28 e 97 Cost., deve escludersi che dalla norma denunciata possano derivare esoneri o limitazioni di responsabilità per i pubblici funzionari responsabili della procedura espropriativa e che l'entità dell'indennizzo o la responsabilità conseguente incidano negativamente sul buon andamento della Pubblica Amministrazione.