(massima n. 1)
La disciplina dell'indennità di esproprio delle aree edificabili, prevista dall'art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, non è suscettibile di comparazione con la fattispecie della cosiddetta accessione invertita (o occupazione espropriativa) - in cui il proprietario ha diritto al risarcimento del valore venale del bene - giacché in tale ipotesi, diversamente dalla prima, non si verifica l'espropriazione "secundum legem" e non vengono quindi in rilievo le opzioni (discrezionali) del legislatore in ordine al criterio di determinazione dell'indennizzo. È peraltro giustificato che, ove come nell'accessione invertita, l'acquisizione dell'area avvenga al di fuori del legittimo procedimento espropriativo, il beneficiario subisca conseguenze più gravose che in caso di legittima espropriazione. (Non fondatezza, sotto il dedotto profilo, della questione di costituzionalità dell'art. 5-bis, comma primo, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).