(massima n. 2)
Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolaritą del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolaritą del diritto non rilevabili dagli atti. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 09/01/2013).