(massima n. 1)
Lo "ius aedificandi" trova fonte nel diritto di proprietą, del quale rappresenta una facoltą ex art. 832 c.c., sicché i diritti edificatori possono assumere autonoma rilevanza solo in quanto siano oggetto di un'apposita convenzione stipulata dal proprietario dell'area cui accedono; in assenza di tale convenzione, il trasferimento della proprietą del terreno (nella specie, per espropriazione forzata) comporta anche il trasferimento della capacitą edificatoria attuale (nella specie, volumetria edificabile connessa a un piano di lottizzazione). (Rigetta, App. Milano, 18/06/2010).