(massima n. 1)
La proprietā e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosidetti diritti autodeterminati, individuati, cioč, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto quale rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non svolge, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, ma č rilevante ai soli fini della prova. (Nella specie, in applicazione di tale principio, č stata ritenuta ininfluente, sotto il profilo della novitā della domanda, la circostanza che l'attore, nel richiedere la rimozione di un'aiuola posta dal vicino su una strada, in primo grado avesse dedotto la comproprietā della strada e, in grado di appello, un diritto di servių di passaggio). (Rigetta, App. Torino, 16 Dicembre 2002).