(massima n. 1)
La legge 11 febbraio 1971 n. 11, avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nel dettare negli artt. 3 e 4, primo comma, le nuove norme sulla formazione del canone con riferimento a tutti gli affittuari, siano essi coltivatori diretti o imprenditori non coltivatori, viola l'art. 3 della Costituzione il quale postula che a situazioni differenziate tra loro non possa praticarsi identico trattamento: ed invero, la compressione del beneficio fondiario mentre trova una valida giustificazione se si risolve in un vantaggio per l'affittuario che coltivi direttamente la terra con le forze di lavoro proprie e dei suoi familiari, si presenta invece priva di razionalitą quando essa determina un arricchimento dell'affittuario imprenditore che faccia lavorare da altri la terra presa in fitto.