(massima n. 2)
La garanzia della proprietà privata è condizionata nel sistema della Cost., dagli artt. 41 al 44, alla subordinazione a fini dichiarati, ora di utilità sociale, ora di funzione sociale, ora di equi rapporti sociali, ora di interesse ed utilità generale. Ciò con maggior ampiezza e vigore di quanto è stabilito negli artt. 832 e 845 c.c., i quali, per il contenuto del diritto di proprietà fondiaria in particolare, richiamano rispettivamente, i limiti e gli obblighi stabiliti "dall'ordinamento giuridico" e le regole particolari per scopi di pubblico interesse. Secondo i concetti sempre più progredienti di solidarietà sociale, resta escluso che il diritto di proprietà possa venire inteso come dominio assoluto ed illimitato sui beni propri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato dall'attitudine di essere sottoposto nel suo contenuto, ad un regime che la Costituzione lascia al legislatore di determinare. In tale determinazione il legislatore può persino escludere la proprietà privata di certe categorie di beni, come può imporre, sempre per categorie di beni, talune limitazioni in via generale, ovvero autorizzare imposizioni a titolo particolare, con diversa graduazione e più o meno accentuata restrizione delle facoltà di godimento e di disposizione. Ma tali imposizioni a titolo particolare non possono mai eccedere, senza indennizzo, quella portata al di là della quale il sacrificio imposto venga ad incidere sul bene, oltre ciò che è connaturale al diritto dominicale, quale viene riconosciuto nell'attuale momento storico. Al di là di tale confine la limitazione assume carattere espropriativo. I commi 2 e 3 dell'art. 42 vanno insieme considerati e coordinati per ricavarne - alla stregua di quello che in base all'ordinamento giuridico attuale rappresenta il vigente, concreto regime di appartenenza dei beni - l'identificazione dei casi nei quali, incidendo essi negativamente, a titolo individuale sulla proprietà riconosciuta, secondo il regime stesso, occorre far luogo all'indennizzo.