(massima n. 1)
Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneitą delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni, (immobili, mobili e crediti) da dividere, che alcuni siano assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli.