(massima n. 1)
In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, il provvedimento del presidente del tribunale č reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, ma la decisione assunta da quest'ultimo non č impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., mancando dei caratteri della decisorietā e definitivitā in senso sostanziale; non rileva in senso contrario la denuncia di un vizio di giurisdizione o competenza, posto che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo mutua la natura dell'atto giurisdizionale cui il processo č preordinato e, pertanto, non puō aver autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2019).