(massima n. 1)
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimitą costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c., sollevata per irragionevole disparitą di trattamento (art. 3 Cost., primo comma), in via principale, nella parte in cui escludono il coniuge di colui che non abbia potuto accettare l'ereditą dal novero dei soggetti (discendenti legittimi o naturali) che possono succedere per rappresentazione al "de cuius"; e, in via subordinata, nella parte in cui gli stessi articoli escludono che, in mancanza di discendenti dei figli legittimi, legittimati o adottivi del "de cuius", possa succedere per rappresentazione il coniuge del soggetto che non ha potuto accettare l'ereditą. Infatti, tenuto conto delle varie possibilitą di bilanciamento nella scelta di ampliare le categorie di soggetti (di cui al predetto art. 468 c.c.) che possono succedere per rappresentazione al "de cuius", l'intervento richiesto appartiene alla discrezionalitą legislativa, coinvolgendo una valutazione complessiva eccedente i poteri della Corte costituzionale.