(massima n. 1)
Le statuizioni del secondo e terzo comma dell'art. 480 cod. civ., relative alla decorrenza del termine prescrizionale in caso di istituiti sub condicione e di chiamati ulteriori, esaurendo l'ambito della vocatio (in quanto, diversamente dall'assunto del giudice a quo, sono da ritenere vocati i primi, per la logica della delazione condizionata, e i secondi, per letterale dettato della norma stessa) e non potendo perciò` ricomprendere anche soggetti non vocati, come i figli naturali che ottengano la dichiarazione giudiziale di paternità` posteriormente all'apertura della successione, non sono elevabili a tertium comparationis ai fini della valutazione della legittimità` costituzionale della diversità` di trattamento. Trova peraltro applicazione, in tema di accettazione dell'eredità` da parte di detti figli naturali, il principio generale ex art. 2935 cod. civ., della decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il diritto può` essere fatto valere e pertanto e` possibile risolvere la controversia mediante una interpretazione logico - sistematica della normativa in questione, diversa dalla lettura offerta dal giudice a quo. (Non fondatezza della questione di legittimità` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 480 cod. civ., nella parte in cui non prevede che per i figli naturali il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredita` decorra dal giorno della dichiarazione giudiziale di paternità` anziché` da quello dell'apertura della successione).