(massima n. 1)
In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'ereditą beneficiata, i creditori del "de cuius" possono proporre contro l'erede (sia in sede ordinaria che monitoria) azioni di condanna od anche di mero accertamento dell'esistenza ed entitą del loro credito, ancorché abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all'art. 498 cod. civ., stante l'autonomia e quindi la possibilitą di coesistenza dei due procedimenti, poiché detta procedura di liquidazione vieta soltanto l'inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso; nč osta all'accertamento delle obbligazioni dei terzi la costituzione in fondo patrimoniale dei beni personali dell'erede. (Rigetta, App. Napoli, 29 dicembre 2003).