(massima n. 1)
Nel procedimento in tema di sottrazione internazionale di minori, la volontà contraria manifestata in ordine al proprio rientro da un minorenne che abbia un'età e una maturità tali, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, da giustificare il rispetto della sua opinione, può costituire, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64), ipotesi, distintamente valutabile, ostativa all'accoglimento della domanda di rimpatrio. Invero, sia il diritto interno (art. 315 bis cod. civ.; art. 2, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219) che quello sovranazionale (artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77) ricomprende l'ascolto del minore fra le regole fondamentali e generali, attraverso le quali viene perseguito il suo diritto superiore, corrispondente al suo sviluppo armonico psichico, fisico e relazionale, da perseguirsi anche attraverso l'immediata percezione delle sue opinioni in merito alle scelte che lo riguardano. (Cassa con rinvio, Trib. Minorenni Firenze, 18/09/2012).