(massima n. 1)
I provvedimenti camerali in tema di responsabilitā genitoriale di cui agli artt. 330, 332 e 333 c.c., sono privi dei requisiti della decisorietā e definitivitā, e non sono dotati della stabilitā tipica del provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato in quanto revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti, sicché la decisione sulla competenza relativa ad uno dei predetti provvedimenti non č impugnabile con regolamento di competenza ad istanza di parte, trattandosi di statuizione di carattere meramente preliminare e strumentale rispetto alla decisione di merito, di cui condivide il regime impugnatorio. (Dichiara inammissibile regolamento competenza).