(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1492 c.c., terzo comma, l'alienazione o la trasformazione della cosa viziata, di per sé, non č sufficiente a precludere, al compratore l'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta perché la regola dettata dalla predetta norma, che esclude la possibilitā di chiedere la risoluzione nei casi di alienazione e di trasformazione della cosa, deve esser ricondotta non all'impossibilitā di ripristino della situazione in cui le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto, ma alla volontā dell'acquirente di accettare la cosa nonostante la presenza del vizio.