(massima n. 1)
Qualora la compravendita venga risolta per i vizi della cosa venduta, il perimento della cosa e la conseguente impossibilitą di restituzione della medesima restano a carico dell'alienante, il quale potrą pretendere unicamente la differenza tra i vantaggi ritratti eventualmente dall'acquirente in relazione al perimento stesso e il danno subito dall'acquirente medesimo per la risoluzione del contratto. (Nella specie, i giudici del merito, dopo aver risolta una questione su compravendita di animali che erano risultati affetti da malattia, avevano compensato il credito dell'acquirente per i danni derivanti dalla risoluzione del contratto con le somme ricavate dalla macellazione degli animali acquistati, escludendo che l'alienante potesse pretendere alcunché per l'impossibilitą della restituzione delle bestie perite).