(massima n. 1)
La pattuizione intervenuta tra due coniugi, che abbiano in corso una separazione consensuale, con la quale, al fine di disciplinare i reciproci rapporti economici, uno di essi s'impegni a trasferire gratuitamente all'altro determinati beni, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162 cod. civ., postulante lo svolgimento della convivenza coniugale e il riferimento ad una generalitą di beni, anche di futura acquisizione, ma un contratto atipico, con propri presupposti e finalitą, soggetto, per la forma, alla comune disciplina e, quindi, se relativo a beni immobili, validamente stipulabile con scrittura privata senza necessitą di atto pubblico. (Rigetta, App. Firenze, 7 Giugno 2002)