(massima n. 1)
Qualora nel grado d'appello di un giudizio di divorzio uno dei coniugi muoia, la Corte deve dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere, con la caducazione della sentenza del grado precedente. L'erede del defunto può peraltro chiedere la prosecuzione del giudizio, per ottenere una pronuncia favorevole sulle spese di lite, pronuncia che verrà emessa secondo il principio della soccombenza virtuale.