(massima n. 1)
La morte di uno dei coniugi, quale evento che travolge ope legis il rapporto matrimoniale, e quindi rimuove i presupposti per la prosecuzione della causa di divorzio (tenendo conto dell'operativitą ex nunc della relativa pronuncia), determina la cessazione della materia del contendere in detta causa, con la caducazione della sentenza che sia stata in precedenza resa e non abbia ancora acquisito definitivitą, anche quando si verifichi in pendenza del termine d'impugnazione, potendo in tale ipotesi essere fatta valere anche dal coniuge superstite, con atto d'impugnazione proposto nei confronti degli eredi del coniuge defunto, indipendentemente dalla posizione che lo stesso coniuge superstite abbia assunto nella pregressa fase processuale.