(massima n. 1)
Quando nelle more del giudizio di legittimità avente ad oggetto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenga il decesso di uno dei coniugi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (essendo venuto meno l'interesse ad una definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione), con ciò travolgendosi ogni statuizione in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato.