(massima n. 1)
Quando oggetto della controversia sia lo scioglimento del matrimonio per divorzio, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta dopo la notificazione della sentenza di primo grado e durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., non dą luogo al fenomeno processuale della interruzione di tale termine, ma, determinando lo scioglimento del matrimonio per altra causa, preclude il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio (ancorché emessa, nell'ipotesi, su domanda congiunta dei coniugi), fa cessare la materia del contendere e rende inammissibile il gravame eventualmente proposto. Pertanto, qualora venga in contestazione che il matrimonio non si sia sciolto per divorzio, ma per la morte di uno dei coniugi intervenuta prima del passaggio in giudicato della decisione giudiziale, dovrą essere proposta apposita domanda, in primo grado, per l'accertamento della situazione controversa, non potendo la stessa essere formulata in un atto d'impugnazione proposto nei confronti degli eredi del coniuge defunto.