(massima n. 1)
L'obbligo del giudice del rinvio di attenersi al principio enunciato dalla Corte di cassazione, a norma dell'art. 384 c.p.c., viene meno nel caso in cui, dopo la riassunzione del giudizio di rinvio, muti la norma dalla quale il principio di diritto č stato dedotto (nella specie, erano cambiati i criteri per l'attribuzione dell'assegno di divorzio a seguito della L. 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 19, quarto comma, aveva modificato l'art. 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898).