(massima n. 1)
Ai fini dell'identificazione del regime di impugnabilità delle sentenze non definitive di divorzio, con continuazione del giudizio per la determinazione dell'assegno occorre avere riguardo alla data della loro pubblicazione, nel senso che, ive questa sia posteriore alla data di entrata in vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, deve trovare applicazione, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 23, comma 3, la disciplina dettata dalla legge medesima ed in particolare dell'art. 8 — sostitutivo dell'art. 4, comma 9, L. n. 898 del 1970 — con conseguente esclusione del regime della riserva di impugnazione ed ammissibilità soltanto dell'appello immediato.