(massima n. 1)
L'art. 4, n. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo introdotto dall'art. 8 della L. 6 marzo 1987, n. 74, il quale prevede, al fine di una sollecita definizione dello status dei coniugi, anche senza istanza di parte, la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio, nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, non č in contrasto con gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, non dando luogo ad un'arbitraria discriminazione rispetto ai soggetti che vedano definiti in unico contesto tutti i suddetti rapporti, atteso che nessun principio costituzionale impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status sia dettata in un unico contesto, e che la tutela fornita dai provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4, con la loro espressa modificabilitā da parte del giudice istruttore e con la possibile retroattivitā degli effetti del definitivo riconoscimento dell'assegno di divorzio al momento della domanda vale a garantire il coniuge pių debole per tutta la durata del processo.