(massima n. 1)
Nelle cause di divorzio fra coniugi che non abbiano figli, o non abbiano figli minori od incapaci, deve escludersi, in sede di legittimitą, l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo, tenuto conto che questi assume la veste di parte necessaria solo nel diverso caso in cui, essendovi figli minori od incapaci, č titolare di autonomo potere d'impugnazione a tutela dei loro interessi (art. 5 terzo comma della L. 1 dicembre 1970, n. 898), e che inoltre, nelle predette cause, le facoltą spettanti all'ufficio del pubblico ministero, in qualitą di interventore, restano assicurate dalla partecipazione al procedimento di cassazione del procuratore generale presso la Suprema Corte.